CATANIA
Un Disegno di Legge sul nuovo reato di stalking bancario. E’stato avviato l’iter parlamentare del disegno di legge che prevede l’introduzione del reato di stalking bancario, con l’obiettivo di sanzionare le condotte aggressive e persecutorie delle banche e delle società di recupero crediti.
Negli ultimi tempi, anche a causa della profonda crisi che ha investito il tessuto sociale ed economico italiano, sono infatti notevolmente aumentate le attività di recupero crediti da parte di società che svolgono tale servizio per conto di banche, finanziarie, enti creditizi, compagnie telefoniche, di erogazione di servizi quali luce, gas, ecc.
Tuttavia, tali soggetti, sempre più frequentemente, mettono in pratica condotte aggressive che travalicano i limiti consentiti dalla legge che possono arrivare a configurarsi come un’azione persecutoria e violenta a carico di un soggetto che diventa a tutti gli effetti una vittima, e come tale viene a trovarsi in una condizione di stress psico-fisico, di oppressione e crescente debolezza e impotenza, tanto da poter essere indotto a forti cedimenti fino al compimento di gesti autolesionistici.
Infatti – si legge nella relazione accompagnatoria al Ddl – tra le attività illegittime che più si riscontrano vi sono, ad esempio, la violazione dell’obbligo di informazione al debitore del nome dell’operatore o della società di recupero crediti o del creditore per il quale si sta effettuando il recupero, l’utilizzo di numeri non visibili nel contattare il debitore e di informazioni ingannevoli al solo fine di intimorirlo, le minacce di azioni legali sproporzionate e vessatorie, l’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa e i tentativi di contatto del debitore in orari che recano indubbio disturbo.
Il disegno di legge è composto da un solo articolo (primo firmatario l’on. Giorgia Meloni) che mira a modificare l’art.612 bis del Codice Penale concernente il reato di atti persecutori aggiungendovi due commi: il primo prevede l’introduzione di una aggravante laddove il reato di stalking è commesso da istituti bancari o società finanziarie o filiali di recupero crediti o qualsiasi altro soggetto giuridico nell’attività di recupero credito quando vengono messe in atto condotte che esulano e travalicano quanto previsto dalla legge e dalle norme del codice di procedura civile; il secondo prevede che la stessa pena si applichi alla persona fisica che agisca in proprio o per conto di persona giuridica.
di Roberta Barbagallo
6 febbraio 2017